Vietare gli insediamenti informali a famiglie rom costituisce discriminazione

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La Corte di Cassazione, con sentenza del 15 febbraio 2021 n. 3842, ha rigettato il ricorso del Comune di Civitanova Marche il cui comportamento ai danni di una famiglia rom era stato dichiarato discriminatorio dai giudici di merito.

Una storia emblematica si chiude dopo tanti anni, fortunatamente con esito positivo, seppure, va detto, il riconoscimento della discriminazione giunge dopo tanto tempo e nel frattempo la reazione legale delle vittime non è riuscita a vincere la caparbietà con la quale amministratori pubblici hanno perseguito condotte illegittime con esiti nefasti per il nucleo familiare che ne fu vittima.

La vicenda ha origine da un comportamento del Comune di Civitanova Marche che aveva fortemente voluto impedire l’insediamento sul proprio territorio di una famiglia di origini rom (una mamma con due figlie delle quali una minore) allorquando dopo anni di anonimato, visto che la minore frequentava regolarmente la scuola, la famiglia chiedeva che gli venisse assegnata un’area dove potersi collocare stabilmente ed in sicurezza.

Da quel momento la reazione alla richiesta della famiglia è stata caratterizzata da un generale atteggiamento ostruzionistico da parte dell’amministrazione, realizzato mediante atti apparentemente legittimi quali: la negazione all’iscrizione anagrafica, continue visite delle forze dell’ordine, l’emanazione di una delibera che vietava il campeggio nell’intera area comunale, lo spostamento forzoso nella zona industriale del paese a distanza di chilometri dalla scuola della minore e ove non erano presenti mezzi pubblici e, per finire, svariate contravvenzioni fino poi allo sgombero forzoso.

La sentenza pone in evidenza la corretta valutazione, operata dai giudici di merito, della condotta discriminatoria posta in essere dal Comune attraverso la sequenza cronologica dei comportamenti, in tal caso pressoché contestuali, seppure la vicenda si sia dipanata nel tempo.

Al contempo, di notevole rilievo è il passaggio con cui la Corte ribadisce la natura di diritto soggettivo alla non discriminazione ed il potere del giudice ordinario, rispetto a provvedimenti discriminatori della PA, di sterilizzarne gli effetti; il che non significa annullare l’atto ma impedire la realizzazione degli effetti in capo al soggetto discriminato.

L’affermazione di tali principi è di indubbia importanza tanto più che questa volta sono ritagliati su una etnia, quella rom, nei confronti della quale troppo spesso i diritti vengono violati.

Ciò che però maggiormente rileva è il fatto che la Pubblica Amministrazione, invece di garantire al nucleo familiare una sistemazione di vita decorosa ed in linea con i principi che dovrebbero regolare ed orientare il comportamento della P.A., abbia ritenuto di agire contra legem, ponendo in essere ogni possibile comportamento ostruzionistico per, letteralmente, cacciare delle persone dal proprio territorio.

Perché ciò avviene e perché ciò avvenne? Forse per ragioni politiche o per altro poco importa, fatto sta che il comportamento tenuto dall’amministrazione del Comune di Civitanova Marche ha “distrutto” delle vite che si avviavano verso un futuro diverso e lo ha fatto spendendo inutilmente soldi pubblici.

Si ringrazia l’avv. Daniele Valeri per la segnalazione


La sentenza

Foto da Unsplash

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