E’ costituzionale la richiesta del permesso di soggiorno lungo periodo per accedere al reddito di cittadinanza

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E’ stata depositata ieri la sentenza n. 19/2022 della Corte Costituzionale che dichiara in parte inammissibili e in parte infondate la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 co. 1 lett. a) num. 1) DL 4/19 conv. in L. 26/19  “nella parte in cui esclude dalla prestazione del reddito di cittadinanza i titolari di permesso unico lavoro o di permesso di soggiorno di almeno un anno ex art. 41 dl.gs 286/98.”

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Bergamo con riferimento ai seguenti parametri: 2,3, 31 e 38 Cost, 117 cost. in relazione all’art. 14 CEDU, 20 e 21 CDFUE.

Le motivazioni della Corte ruotano attorno alla consueta questione del “radicamento territoriale” e insistono sul fatto che la misura del reddito di cittadinanza “non e’ una mera provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo” perché accompagnata da un percorso formativo e d’inclusione che comporta specifici obblighi a carico del richiedente.

A parte che resta oscuro il motivo per cui il superamento della condizione di povertà non dovrebbe rientrare tra i bisogni primari dell’individuo, l’argomento di cui sopra potrebbe agevolmente condurre alla conclusione opposta,  essendo evidente che l’inclusione sociale non può essere contemporaneamente la finalità perseguita dalla misura e il presupposto per accedervi:  chiedendo il permesso di lungo periodo,  si chiede infatti che l’interessato abbia già conseguito un reddito minimo, ottenuto un alloggio idoneo, maturato i 5 anni di residenza, superato il test di lingua italiana. Si chiede quindi che sia già “a metà strada” nel percorso di inserimento, dal quale resterebbero invece esclusi coloro che tale percorso non hanno neppure potuto intraprendere.

Da questo punto di vista appare un po’ sorprendente che la Corte richiami, a sostegno della decisione, la precedente sentenza 7/2021 con la quale era stata dichiarata incostituzionale una norma della Regione Friuli VG istitutiva di una prestazione del tutto simile al RDC,  con previsione del requisito di 5 anni di residenza: la Corte aveva allora ritenuto l’incostituzionalità della norma, proprio perché volta  esclusivamente al soddisfacimento del bisogno “basilare e immediato, genericamente correlato alla situazione di povertà, senza la previsione di un progetto di inclusione”.

In questo caso invece, proprio la correlazione al progetto di inclusione dovrebbe giustificare l’esito diverso.

Se ne dovrebbe concludere che se lo Stato attribuisce prestazioni non condizionali, cioè di puro sostegno economico, queste devono essere date a tutti, sulla base della mera considerazione del bisogno;  se invece  attribuisce prestazioni economiche correlate a un progetto di uscita dalla condizione di povertà (e ai correlativi impegni del beneficiario) queste possono essere condizionate a un pregresso “parziale” inserimento sociale e a una prospettiva di futura stabilizzazione sul territorio, che sarebbe attestata dal permesso a tempo indeterminato.  

Se questa è la tesi se ne deve prendere atto, ma occorre riconoscere che la logica potrebbe agevolmente suggerire esattamente la conclusione opposta: cioè  che proprio l’aiuto “non gratuito”,  ma condizionato  al progetto di uscita dalla povertà e all’impegno del beneficiario,  dovrebbe essere garantito a tutti, anche come forma di adempimento del “dovere di solidarietà” (ex art. 2 Cost.) da parte beneficiario stesso e come forma di “rimozione degli ostacoli” ex art. 3, secondo comma Cost.; e ciò anche nell’interesse pubblico a che l’aiuto venga quanto prima a cessare (se il “sistema RDC” funzionasse dovrebbe ragionevolmente cessare dopo i primi 18 mesi di progetto; l’aiuto “incondizionato” potrebbe invece durare in eterno).

Insomma, la motivazione sembra avallare un sistema che rischia di essere premiale per lo “straniero inerte” che  accetta la sua condizione di povertà, sapendo che prima o poi dovrà essere aiutato;  e punitiva nei confronti dello “straniero attivo”, disponibile a partecipare attivamente a un percorso di inserimento.

Da rilevare comunque che la decisione è accompagnata da una sorta di (timido) monito al legislatore affinchè adempia al “compito”…“in attuazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 38 primo comma di garantire il diritto ad ogni individuo alla sopravvivenza dignitosa e al minimo vitale”. Ma secondo la Corte, con modalità che sono rimesse alla discrezionalità del legislatore.

Resta solo da osservare che alla luce di tale decisione appare ancora più irragionevole il requisito della residenza di 10 anni sul territorio italiano: se il “radicamento” è già “provato” dal possesso del permesso di lungo periodo (oggi riconosciuto legittimo) non ha davvero alcun senso aggiungere la pretesa di un ulteriore quinquennio di residenza.

La sentenza

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