Scade tra pochi giorni il termine per presentare la domanda per l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori (art. 65 L. 448/98) relativo al 2020
Il sito del comune toscano riportava informazioni errate circa i beneficiari dell’assegno famiglie numerose previsto all’art. 65 l. 448/98: solo i cittadini italiani e dell’Unione potevano fare domanda del beneficio.
Dopo la pronuncia del Tribunale di Milano che ha ordinato al Comune di Lodi di modificare il regolamento discriminatorio che prevedeva la richiesta di documenti aggiuntivi per gli stranieri, cade anche il regolamento di Palazzago che, nell’agosto 2017, era stato modificato per introdurre una previsione analoga a quella di Lodi.
Il Comune di Padova si adegua alla sentenza della Corte di Giustizia europea e modifica il sito istituzionale estendendo il beneficio anche ai titolari di permesso unico lavoro.
Con pronuncia della Corte d’Appello del 21 novembre 2017 giunge finalmente a termine la vicenda della Signora M. che da tempo combatte contro il Comune di Genova per ottenere l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori.
Aggiornamento del documento informativo realizzato dall’ASGI per chiarire i casi nei quali il diritto alle prestazioni sociali viene illegittimamente negato, fornendo indicazioni operative su come reagire.
Con sentenza del 21 giugno 2017 la Corte di Giustizia Europea, esaminando il caso di una signora ecuadoriana alla quale il Comune di Genova e l’INPS avevano negato l’assegno famiglie numerose, ha affermato che i cittadini extra UE titolari di un permesso che consente di lavorare hanno diritto alla parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale in forza dell’art. 12 direttiva 2011/98.
Legittimazione attiva delle associazioni, discriminazione collettiva per violazione di direttiva comunitaria, diritto all’assegno terzo figlio in applicazione della direttiva 2003/109: la Cassazione accoglie in pieno le tesi di ASGI.
Con le osservazioni scritte presentate nell’ambito del procedimento per rinvio pregiudiziale promosso dalla Corte d’Appello di Genova in materia di assegno famiglie numerose, la Commissione fa propria la posizione di ASGI: la direttiva 2011/98 non consente l’esclusione dal beneficio dei titolari di permesso unico lavoro.
Anche grazie al vasto contenzioso promosso da ASGI sul tema dell’uguaglianza nell’accesso al welfare, salgono a 5 le decisioni di rinvio alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia dell’UE; nei prossimi mesi le Alte Corti dovranno quindi decidere questioni di grande importanza e potrebbero ridisegnare integralmente la materia.
Entro il 31 gennaio 2015 il genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori conviventi ed iscritti nella sua stessa scheda anagrafica (stato di famiglia) puo’ presentare la richiesta per ottenere l’assegno per famiglie numerose presso il proprio Comune di residenza .
Anche per la Corte d’Appello di Milano costituisce discriminazione collettiva il rifiuto dell’INPS di riconoscere l’assegno famiglie numerose ai lungosoggiornanti.
A seguito dell’ordinanza del Tribunale di Milano del 20 maggio 2014, pronunciata sulla base di un ricorso antidiscriminazione proposto da ASGI e Avvocati per Niente, l’INPS ha emanato una circolare (n. 97 dd. 4 agosto 2014) con la quale informa che metterà in pagamento tutte le richieste di erogazione degli assegni INPS per nuclei familiari numerosi presentate da cittadini di Stati terzi non membri dell’Unione europea lungosoggiornanti in Italia ed approvate dai Comuni italiani anche relativamente al primo semestre 2013. L’ordinanza del Tribunale di Milano aveva infatti accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’INPS consistente di aver emanato la circolare n. 4 del 15 gennaio 2014, nella parte in cui affermava il diritto dei lungosoggiornanti all’assegno previsto dall’art. 65 della legge n. 448/98 per l’annualità 2013 solo a decorrere dal 1 luglio 2013, avendo la legge n. 97/2013 previsto la copertura finanziaria per l’estensione del beneficio ai lungosoggiornanti per l’anno 2013 solo per il secondo semestre. Il Tribunale di Milano aveva infatti affermato la sussistenza in capo ai lungosoggiornanti del diritto all’assegno famiglie numerose anche antecedentemente all’emanazione della legge n. 97/2013 in virtù del principio di parità di trattamento di cui alla direttiva europea n. 109/2003. L’ordinanza del Tribunale di Milano aveva dunque ravvisato nella circolare dell’INPS del gennaio 2014 una forma di discriminazione collettiva fondata sulla nazionalità e vietata dalla direttiva europea 109/2003 e aveva dunque ordinato all’INPS di cessare tale condotta discriminatoria. La nuova circolare dell’INPS dunque ...
Il Tribunale di Ivrea ha dichiarato discriminatorio il comportamento del Comune di Castellamonte che aveva negato l’assegno per famiglie numerose ex art. 65 L. 488/98 a uno straniero regolarmente soggiornante, ma privo di permesso di soggiorno di lungo periodo.
L’infinita vicenda dell’assegno famiglie numerose giunge per la prima volta in Cassazione e la Corte, dichiarando inammissibile il ricorso dell’INPS, conferma definitivamente il diritto alla prestazione di una cittadina senegalese non- lungosoggiornante che già si era vista riconoscere il diritto dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Milano. La decisione della Corte, benché indubbiamente significativa, è motivata con argomentazioni un po’ paradossali e per certi aspetti erronee. Oggetto della decisione era, come si è detto, la sussistenza o meno del diritto all’assegno per famiglie numerose ex art. 65 L. 488/98 in un caso in cui non trovava applicazione il principio paritario fissato dall’art. 11 direttiva 2003/109 per i soggiornanti di lungo periodo, tanto è vero che la Corte d’Appello di Milano, aveva riconosciuto il diritto invocando non la direttiva, ma l’applicazione diretta degli artt. 14 CEDU e 21 Carta dei diritti fondamentali. Sennonché l’INPS, dopo tre gradi di giudizio, aveva insistito nel “confondere” la vicenda con quella, assai più diffusa nei Tribunali italiani, riguardante i lungosoggiornanti ed era incorso in una “aberratio” (così espressamente la Corte che poi l’ha inspiegabilmente perdonata lasciando indenne l’INPS dalla condanna alle spese) impostando il ricorso di legittimità “come se” la questione riguardasse un lungosoggiornante. Del tutto correttamente, dunque, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia milanese. E tuttavia, nella prima parte della sentenza, la Cassazione ne ha approfittato per una ricostruzione generale della normativa e della vicenda ...
L’11 giugno scorso, l’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali) ha inviato ad un Comune italiano che l’aveva richiesto un parere riguardo all’accesso di alcuni cittadini tunisini e marocchini all’assegno INPS per nuclei familiari numerosi, previsto dall’art. 65 della l. n. 448/1998 (D.M. 21.12.2000, n. 452). Il Comune aveva richiesto il parere dell’UNAR in relazione al fatto che i cittadini stranieri suddetti non erano in possesso del permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti, richiesto dalla legge italiana ( legge n. 97/2013) ai fini dell’accesso alla prestazione degli stranieri di Stati terzi, ma potevano ritenersi titolari del diritto sulla base della clausola di parità di trattamento nella materia delle prestazione di sicurezza sociale prevista dagli Accordi euromediterranei sottoscritti con l’Unione europea dai rispettivi Paesi di provenienza. L’UNAR ha confermato tale diritto, sulla base del principio della diretta applicazione del diritto UE, di cui tali accordi fanno parte, e del primato del diritto UE su ogni norma di diritto interno ad esso incompatibile, con conseguente obbligo delle autorità del Paese membro di applicare la norma interna in maniera compatibile con quella europea ovvero di disapplicare la prima a favore della seconda. Il parere dell’UNAR ricorda che, proprio con riferimento a tali principi, la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17966/2011 ha affermato il diritto dei cittadini di Paesi terzi che ricadono nelle sfere applicative della clausola di parità di trattamento prevista da taluni Accordi euromediterranei, ad accedere alle prestazioni sociali familiari, nonchè ...
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